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Lo status di figlio è stato oggetto di importanti interventi sia
legislativi che giurisprudenziali negli ultimi quindici anni: in forza
dell’affermazione dell’unicità dello stato di figlio che è stato il
principio ispiratore della riforma della filiazione 2012-2013, «tutti i
figli hanno lo stesso stato giuridico» (art. 315 cod. civ.), a
prescindere dalla loro posizione nella rete dei rapporti familiari (art.
74 cod. civ.), nonché dalle situazioni giuridiche soggettive del figlio
(art. 315-bis cod. civ.).
Due sentenze dell’inizio di questo anno ci preannunciano nuove
auspicate aperture in relazione a due ambiti nei quali ancora, del tutto
irragionevolmente, il nostro ordinamento presenta forme di grande
rigidità.
Le piattaforme social network e il reato di molestia e di disturbo alle persone. Commento alla sentenza Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 2023 n. 40033
A cura di Marco Di Nicolò
16 ottobre 2023
Molti sono i modi in cui si può arrecare una molestia o un disturbo ad una persona, questo lo sappiamo tutti, purtroppo.
Alcune di queste modalità, con il
passare del tempo, si sono modificate perché, anche in questo ambito, la
tecnologia ha aiutato chi, convinto delle sue ragioni, ha voluto
molestare o disturbare la propria vittima.
Social network, messaggistica
istantanea, forum, recensioni su marketplace, insomma ogni mezzo di
comunicazione informatico è ormai a nostra disposizione per comunicare e
condividere, ma nel farlo una variegata tipologia di reati viene
commessa.
Non fa eccezione il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p.
Prima dell’avvento dei social network
o, più in generale, dell’utilizzo degli smartphone le molestie o il
disturbo alle persone poteva avvenire tramite l’uso del telefono;
ricordiamo tutti le chiamate notturne senza una risposta, le telefonate
insistenti e petulanti che proponevano incontri galanti non corrisposti
oppure scherzi telefonici ripetuti e intollerabili. Queste erano le
modalità con le quali solitamente si disturbava qualcuno utilizzando il
telefono.
La nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
A cura di Maria Silvia Zampetti
31 luglio 2024
In data 14.5.2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva 1385/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che pubblichiamo qui di seguito.
La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24.5.2024 ed è quindi entrata in vigore il ventesimo giorno successivo, cioè il 13.6.2024; come previsto dall’art. 49 del testo normativo, gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 14.6.2027. Nelle more dell’attuazione, gli Stati hanno, da un lato, l’obbligo di non adottare disposizioni che impediscano il raggiungimento degli obiettivi della direttiva stessa (c.d. stand-still); dall’altro, l’obbligo di interpretare e applicare le norme interne alla luce della direttiva anche se non ancora attuata (v. sent. Marleasing, in causa C-106/89 del 13.11.1990). Lo scopo della direttiva, espressamente dichiarato nelle premesse, è fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione.